Segnalazione di illeciti (whistleblowing)

 

 

WHISTLEBLOWING

ELEMENTI DI NOVITA’

(D.LGS. N. 24/2023)

  

  1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2023

Il decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo, introduce la nuova disciplina riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, i canali di segnalazione e le tutele riconosciute ai segnalanti. Garantisce una maggiore tutela del “whistleblower” che è così maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, ed è entrato in vigore il 30 marzo 2023 con effetto a partire dal 15 luglio 2023. 

  1. IL WHISTLEBOWER

Il whistleblower  è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

La persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

  1. ESTENSIONE DELLE TUTELE

Le misure di protezione si applicano anche:

  1. QUANDO SI PUO’ FARE LA SEGNALAZIONE

La tutela delle persone segnalanti si applica in questi casi:

  1. COSA SI PUO’ SEGNALARE

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

La segnalazione può avere ad oggetto anche informazioni relative a condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, attività illecite non ancora compiute ma che il whistlebower ritenga possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti, i fondati sospetti, la cui nozione è oggetto delle linee Guida ANAC, ancora in fase di consultazione.

Le disposizioni del decreto non si applicano:

  1. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona  segnalante  o  della persona che  ha  sporto  una  denuncia  all'autorita'  giudiziaria  o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai  propri  rapporti di lavoro  o  di  impiego  pubblico  con  le  figure  gerarchicamente sovraordinate;
  2. alle segnalazioni di violazioni laddove già  disciplinate  in via obbligatoria dagli atti  dell'Unione europea o nazionali  indicati nella parte II dell'allegato al presente  decreto  ovvero  da  quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE)  2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
  3. alle  segnalazioni  di  violazioni  in  materia  di  sicurezza nazionale, nonche' di appalti relativi ad  aspetti  di  difesa  o  di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti  rientrino  nel  diritto
  4. derivato pertinente dell'Unione europea.
     
  1. CANALI DI SEGNALAZIONE

Il whistlebower in via prioritaria deve utilizzare il canale interno, lo stesso whistlebower può utilizzare il canale esterno (ANAC) solo quando:

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione».  La gestione del canale di segnalazione dovrà essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, cioè, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che svolge le seguenti attivita':     
a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;   
b) mantiene le  interlocuzioni  con  la  persona  segnalante  e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;     
c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;     
d) fornisce riscontro alla segnalazione entro  tre  mesi  dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso,  entro tre  mesi  dalla  scadenza  del  termine  di   sette   giorni   dalla presentazione della segnalazione;     
e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le  segnalazioni  interne, nonche' sul canale, sulle procedure e sui presupposti per  effettuare le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonche'  accessibili  alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono  un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi  3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i  soggetti  del  settorepubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito. Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni in forma scritta devono essere presentate al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza compilando il modulo cartaceo in versione PDF o versione DOC disponibile sul sito istituzionale www.polime.it, “Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Whistleblowing”, completo di tutti gli elementi utili ad individuare l’illecito, l’incolpato e l’identità del segnalante. Il modulo garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. La segnalazione può essere presentata anche con dichiarazione diversa dal modulo predisposto, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest’ultimo. La segnalazione deve essere inoltrata, come allegato di posta elettronica (gestita esclusivamente dal RPCT), al seguente indirizzo: whistleblowing@polime.it.Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. E’, inoltre, previsto che la presentazione della segnalazione avvenga con l’utilizzo di tecnologie informatiche di crittografia moderne e standard in grado di tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione e l’identità del segnalante. In questo caso il segnalante dovrà collegarsi al seguente sito dell’A.O.U. https://polime.whistleblowing.it/#/.Il processo informatizzato prevede l’accreditamento del segnalante su una piattaforma informatica ove è sviluppato l’applicativo di gestione delle segnalazioni. I dati relativi all’identità del segnalante vengono crittografati ed egli riceve dal sistema un codice che consente l’accesso al sistema stesso per poter monitorare il percorso della segnalazione. Anche il contenuto della segnalazione viene crittografato e inviato al RPCT che svolge l’istruttoria. La piattaforma informatica prevede che ogni fase del processo (che segue) di gestione della segnalazione venga crittografata. Quanto alla procedura, la segnalazione ha esclusivamente la funzione di allerta. Pertanto, il RPCT prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria; se indispensabile richiede chiarimenti al segnalante e/o eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele atte a tutelare l’identità del segnalante. Il RPCT sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio dei procedimenti disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica. L'AOU tutela la riservatezza circa l’identità del segnalante anche in caso di procedimento disciplinare avviato a seguito della denuncia, nei limiti previsti dalla normativa vigente. La segnalazione è inoltre sottratta all'accesso documentale ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e non può pertanto essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti. Ai fini del contrasto alla corruzione l'Azienda prende anche in considerazione le segnalazioni anonime ove queste si presentino dettagliate, adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ovvero prodotte in modo da far emergere fatti e situazioni relazionabili a determinati contesti (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). Le segnalazioni anonime possono essere effettuate, oltre che da dipendenti e collaboratori dell’AOU, anche da utenti e cittadini che intendono denunciare episodi di corruzione riguardanti l’attività aziendale. L’oggetto della segnalazione potrebbe riguardare dati sensibili che saranno trattati nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali secondo quanto indicato nel par. 8.  

            6.2 CANALE ESTERNO (ANAC)

Le segnalazioni ad ANAC possono essere trasmesse in forma scritta tramite la piattaforma informatica collegandosi al sito https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowinghttps://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F seguendo le relative istruzioni, oppure in forma orale attraverso le linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. E’ previsto per l’ANAC di notificare un avviso di avvenuta ricezione della segnalazione all’interessato entro sette giorni e di dare un riscontro in merito alla segnalazione entro il termine di tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro sei mesi.

 

  1. PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE SEGNALANTI

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

L'identita'  della  persona  segnalante   e   qualsiasi   altra informazione da cui puo' evincersi,  direttamente  o  indirettamente, tali  identita'  non  possono  essere  rivelate,  senza  il  consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti  a  ricevere  o  a   dare   seguito   alle   segnalazioni, espressamente  autorizzate  a  trattare  tali  dati  ai  sensi  degli articoli 29 e 32,  paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)  2016/679  e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione  dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nell'ambito del procedimento penale, l'identita'  della  persona segnalante e' coperta dal segreto nei  modi  e  nei  limiti  previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del  procedimento  dinanzi  alla  Corte  dei  conti, l'identita' della persona segnalante non puo'  essere  rivelata  fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del  procedimento  disciplinare,  l'identita'  della persona segnalante non puo' essere  rivelata,  ove  la  contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata  su  accertamenti  distinti  e ulteriori rispetto  alla  segnalazione,  anche  se  conseguenti  alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto  o  in  parte, sulla segnalazione  e  la  conoscenza  dell'identita'  della  persona segnalante  sia  indispensabile  per  la  difesa  dell'incolpato,  la segnalazione sara' utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante  alla rivelazione della propria identita'. E' dato avviso alla persona segnalante  mediante  comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione  dei  dati  riservati,  nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonche'  nelle  procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando  la rivelazione  della  identita'  della  persona  segnalante   e   delle informazioni di cui al comma 2 e' indispensabile anche ai fini  della difesa della persona coinvolta.

  1. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti del settore pubblico e privato, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.
 

  1. RITORSIONE

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Sono esempi di comportamenti ritorsivi:

  1. PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete all’Anac.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.

  1. MISURE DI SOSTEGNO

È istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L’elenco, pubblicato dall’ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC». Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

  1. LA PERDITA DELLE TUTELE

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

  1. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA’

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni: coperte dall’obbligo di segreto o  relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata , quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalita’ richieste. Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.  Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.

Linee Guida whistleblowing approvate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 

Segnalazione di Illeciti e Irregolarità in forma anonima

Ai fini del contrasto alla corruzione l'Azienda prende anche in considerazione le segnalazioni anonime ove queste si presentino dettagliate, adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ovvero prodotte in modo da far emergere fatti e situazioni relazionabili a determinati contesti (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

È, inoltre, previsto che la presentazione della segnalazione avvenga con l’utilizzo di tecnologie informatiche di crittografia moderne e standard in grado di tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione e l’identità del segnalante. In questo caso il segnalante potrà utilizzare il link “EFFETTUA UNA SEGNALAZIONE” sotto riportato.

Informativa sul trattamento dei dati - Whistleblowing

Consenso trattamento dati - Whistleblowing

Regolamento per la protezione delle persone che segnalano condotte illecite in violazione di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea (c.d.WHISTLEBLOWING)” , aggiornato ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023

EFFETTUA UNA SEGNALAZIONE